Statuto

GUTA - Gruppo Universitario Tradizioni Antiche

Statuto

Art. 1 - Denominazione e Sede

Art. 2 - Obiettivi dell'Associazione

Art. 3 - Durata

Art. 4 - Associati

Art. 5 - Patrimonio e finanziamenti

Art. 6 - Regolamento interno

Art. 7 - Organi

Art. 8 - Assemblea

Art. 9 - Modalità di funzionamento dell'Assemblea

Art. 10 - Consiglio di Coordinamento

Art. 11 - Presidente

Art. 12 - Estinzione dell’Associazione

Art. 13 - Cessazione di attività

Art. 14 - Disposizioni finali

Art. 15 - Norma transitoria




Art. 1 - Denominazione e Sede



E’ costituita, ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice Civile l’Associazione non riconosciuta denominata G.U.T.A. – Gruppo Universitario Tradizioni Antiche.

L' Associazione, democratica ed apolitica, non persegue, come scopo istituzionale, alcuna finalità lucrativa ed è apartitica, costituendosi al solo fine di formulare progetti culturali finanziabili.

La sede legale dell'Associazione è in Chieti, Via Marino da Caramanico, 7 .

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Art. 2 - Obiettivi dell'Associazione



L’associazione si propone di favorire e promuovere la conoscenza, la valorizzazione e la diffusione delle tradizioni popolari costituitesi nel corso dei secoli e che formano il patrimonio storico/culturale comune delle genti d’Abruzzo, sia esse ivi abitanti o, semplicemente, attratte da un particolare interesse conoscitivo nei confronti degli usi e dei costumi propri della regione, con riferimento, per quanto possibile, agli studenti universitari.

I settori in cui maggiormente si manifesta l’attività di ricerca e di diffusione dell’Associazione sono, nello specifico:

- Coreutico;

- Canoro;

- Strumentale;

- Abbigliamento ed Accessori;

- Teatrale/Letterario/Dialettologico;

- Arti e Mestieri;

- Gastronomico;

- Usi e Consuetudini popolari;

- Rituali magico-religiosi;

Uno o più responsabili, scelti tra i membri del Consiglio di Coordinamento, assicurano l’organizzazione ed il necessario raccordo di ciascun settore culturale costituito, senza ulteriori formalità, da un numero libero di associati interessati al tema formativo.

L’Associazione promuove ed incoraggia la partecipazione a “La Cumbagnie”, quale attività propria del G.U.T.A, inerente alla realizzazione pratica connessa alle rievocazione, interpretazione ed organizzazione di attività tradizionali popolari ed artistiche. L’operato dei singoli settori di ricerca culturale confluisce nell’univoca attività de “La Cumbagnie” che opera sul territorio e che può avvalersi anche di soggetti non associati per svolgere i propri programmi di coinvolgimento e divulgazione.

L’Associazione potrà ricevere contributi e sovvenzioni di ogni genere da Enti pubblici e privati; potrà svolgere le attività di tipo economico e finanziario che saranno ritenuti utili al raggiungimento dello scopo sociale.

A tal fine l'Associazione provvede:

- a svolgere funzioni di coordinamento tra gli associati per gli aspetti concernenti lo studio delle tradizioni antiche ed il necessario coinvolgimento degli associati nelle manifestazioni pubbliche;

- alla diffusione diretta dei risultati delle ricerche effettuate e dei progetti realizzati coi finanziamenti dei soggetti eventualmente aderenti all'Associazione;

- a stabilire, fra gli aderenti all'Associazione, norme comuni di comportamento improntate al rispetto ed alla cura dei materiali appartenenti all’Associazione;

- a gestire la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i materiali e gli strumenti impiegati nelle cerimonie e nelle manifestazioni pubbliche, al fine di metterli costantemente a disposizione degli associati che vi partecipano;

- a proporre autonomamente, ovvero in cooperazione con altre organizzazioni, progetti di ricerca finalizzati al raggiungimento dello scopo sociale, che consentano di accedere a finanziamenti erogati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dal Ministero per i Beni e le attività Culturali, dall'Unione Europea, nonché da altri enti o soggetti sia pubblici sia privati.

Per le finalità sopra indicate l'Associazione potrà:

- perfezionare accordi o contratti per ricerche, indagini, studi di fattibilità nel settore delle tradizioni culturali antiche abruzzesi e non;

- svolgere direttamente attività di ricerca per la messa a punto di progetti finalizzati nello stesso settore;

- svolgere attività di raccolta di fondi e finanziamenti necessari al conseguimento degli obiettivi istituzionali, da soggetti pubblici e privati.

L'Associazione potrà, nei limiti del proprio patrimonio, compiere ogni atto e/o disposizione contrattuale, nonché svolgere le attività di tipo economico e finanziario che saranno ritenuti utili al raggiungimento degli scopi sociali sopra specificati, astenendosi, tuttavia, dal realizzare attività che, per la loro continuità, comportino il necessario esercizio di attività d'impresa.

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Art. 3 - Durata



L'Associazione avrà durata sino al raggiungimento degli scopi statutari ed è pertanto costituita a tempo indeterminato.

Ogni associato ha la facoltà di recedere dall'Associazione, senza che alcuna penale sia dovuta, dandone comunicazione, con preavviso di almeno un mese, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al Presidente.

La qualità di associato è sottoposta ad una necessaria conferma annuale, da manifestarsi personalmente previa partecipazione all’Assemblea specificatamente indetta o, in via del tutto eccezionale, anche per espressa delega.

La mancata conferma annuale corrisponde ad una dichiarazione unilaterale di volontà di recesso dell’associato che, entro e non oltre il termine di giorni quindici dalla suddetta Assemblea, non comunichi per iscritto - previo invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento - i motivi della propria assenza e manifesti, nel contempo, la propria ferma volontà di continuare nel rapporto associativo.

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Art. 4 - Associati



L'Associazione è costituita da tutti i soggetti pubblici e privati che vorranno progressivamente aderirvi, tenuto conto del carattere “aperto” dell'Associazione.

Possono aderire all'Associazione istituzioni, società, enti pubblici o privati che abbiano interesse alla realizzazione degli scopi sociali impressi nel presente statuto.
L’eventuali nuove ammissioni di associati sono approvate dall'Assemblea.

La qualifica di Associato è subordinata al pagamento di una quota d’iscrizione.

L’Associazione si compone di un numero illimitato ed indeterminato di soci.

La quota associativa ordinaria è annualmente stabilita dal Consiglio di Coordinamento.

Possono essere associati tutti coloro che ne facciano espressa richiesta e siano ammessi dal Consiglio di Coordinamento, tenuto conto della realizzazione dello scopo associativo e di quanto appresso.

Agli associati sarà garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l’effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto, a condizione che abbiano raggiunto la maggiore età.

L’adesione è consentita a tutti coloro che accettino gli scopi ed il regolamento dell’Associazione e salvo la sottoscrizione ed il rispetto delle regole presenti in questo statuto, nell’atto costitutivo e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Gli associati vengono ammessi a far parte dell’Associazione senza limiti di tempo, salvo il disposto di cui all’art. 3, comma 3 e 4, del presente statuto.

Gli associati possono usufruire gratuitamente delle attività di aggiornamento e spettacolo proposte dalla Associazione stessa.

Gli associati cessano di far parte dell’associazione per morte, recesso e esclusione.

Il recesso si verifica quando l’associato presenti formale dichiarazione al Consiglio di Coordinamento ed ha effetto solo dopo la relativa approvazione da parte dell’organo.

L’associato è escluso quando è inadempiente nei confronti dell’Associazione degli obblighi derivanti dal presente statuto o dai regolamenti, o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

L’esclusione viene deliberata dal Consiglio di Coordinamento sentito l’associato interessato.

La delibera, debitamente motivata, dev’essere comunicata allo stesso associato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Avverso la delibera di esclusione, l’associato può ricorrere all’Assemblea; il ricorso – che sospende la delibera – deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.

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Art. 5 - Patrimonio e finanziamenti



L'Associazione non ha scopo di lucro.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalla quota di partecipazione degli associati e da altri proventi di diversa natura, oblazioni, finanziamenti e fondi finalizzati alla realizzazione di specifici progetti erogati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dall'Unione Europea, nonché da altri enti o soggetti sia pubblici sia privati.

Tali fondi potranno essere gestiti dall'Associazione stessa, ove questa conduca l'attività di ricerca in proprio direttamente, ovvero essere assegnati agli Enti eventualmente associati direttamente coinvolti nello sviluppo dei singoli progetti in misura proporzionale alle attività da questi rispettivamente svolte.

Il patrimonio sociale è formato da:

- quote di partecipazione sociale;

- contributi volontari degli associati;

- quote di partecipazione integrative, che potranno essere richieste in relazione alle necessità economiche dell’Associazione ed al funzionamento della stessa;

- donazioni, erogazioni, lasciti di persone fisiche, di enti pubblici e privati;
- proventi/entrate relative a servizi d’intrattenimento culturale prestati dall’Associazione;

- fondi posti comunque a disposizione dell’Associazione per l’esecuzione di contratti o attività di ricerca, ovvero per l’esecuzione di programmi nell’ambito di cui all’art. 1;

- altri beni ed ogni altra elargizione a qualsiasi titolo derivati all’Associazione per il perseguimento dei suoi scopi.

L’Associazione utilizza gli eventuali proventi per finanziare l’acquisto dei costumi di scena, degli strumenti musicali, per i corsi di aggiornamento e formazione degli associati, per rimborsi spese e per qualsiasi altra attività inerente allo scopo sociale.

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Art. 6 - Regolamento Interno



Regolamento Interno al G.U.T.A. - Gruppo Universitario Tradizioni Antiche e “La Cumbagnie”.


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Art. 7 - Organi



Gli organi dell'Associazione sono:


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Art. 8 - Assemblea



L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati che intervengono, con diritto di voto, attraverso il legale rappresentante o persone da lui delegate. Ogni associato non può essere portatore di più di due deleghe.

A ciascuno associato spetta il diritto ad esercitare un solo voto, nelle deliberazioni dell'organo Assembleare. Sono ammessi voti plurimi fino ad un massimo di tre per associato.

E' presieduta dal Presidente dell'Associazione.

L'Assemblea provvede a:

L'Assemblea è convocata almeno due volte all'anno dal Presidente entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale che avviene il 31 dicembre di ogni anno.
L’Assemblea è convocata con delibera del Consiglio di Coordinamento.

L’Assemblea è convocata in via ordinaria; in via straordinaria quando il Consiglio di Coordinamento lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno un decimo degli associati, i quali devono necessariamente indicare l’ordine del giorno della riunione.

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Art. 9 - Modalità di funzionamento dell'Assemblea



L’Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell’associazione, essa è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà più uno degli aventi diritto al voto.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, con avviso spedito per posta – o comunicazione inoltrata tramite telefax o e-mail o sms – almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione e con l'indicazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Mancando l’iniziativa del Presidente, l’Assemblea può essere convocata da tanti associati che rappresentino almeno un terzo del numero complessivo degli aderenti all’Associazione.
L'Assemblea delibera a maggioranza relativa dei presenti con diritto di voto salvo nel caso di modifiche statutarie per cui è prevista la maggioranza qualificata dei votanti.

In caso di mancato raggiungimento del numero legale di partecipanti, l’Assemblea viene aggiornata, in seconda convocazione, per un tempo non inferiore a 24 ore.

L’Assemblea in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero di associati presenti; essa delibera a maggioranza assoluta dei votanti salvo nel caso di modifiche statutarie per cui è prevista la maggioranza qualificata dei votanti pari al voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L’aggiornamento dell’Assemblea può essere previsto in sede di convocazione, altrimenti comunicato via fax e/o, via e-mail o sms agli associati.

Di ciascuna Assemblea dovrà redigersi apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

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Art. 10 - Consiglio di Coordinamento



Il Consiglio di Coordinamento è composto dal Presidente dell’Associazione, oltre a quattro membri eletti dall’Assemblea identificati, nello specifico, nel Vice-Presidente, Segretario, Tesoriere e Consigliere delegato.

Possono far parte del Consiglio rappresentanti degli associati regolarmente iscritti all'Associazione.

Il Consiglio:

Il mandato dei membri del Consiglio ha durata biennale e può essere liberamente rinnovato per più mandati consecutivi, non oltre il terzo.

Due mesi prima della scadenza del mandato, il Consiglio invita tutti gli associati ad indicare i nominativi dei rappresentanti disponibili ad essere eletti nel Consiglio successivo.

I nominativi vengono quindi sottoposti a votazione, a scrutinio segreto, nel corso della successiva Assemblea all’uopo convocata dal Consiglio uscente.

Qualora nel corso del mandato venissero a mancare uno o più membri del Consiglio di Coordinamento, i restanti membri, a votazione segreta e per ragioni di particolare urgenza, potranno cooptare altri membri in sostituzione dei soggetti mancanti; i membri cooptati durano in carica fino alla prima Assemblea la quale può confermarli nella carica fino alla scadenza biennale del Consiglio di Coordinamento. Qualora venisse meno la maggioranza dei membri, l’intero Consiglio di Coordinamento si intenderà decaduto, ciò comportando una nuova elezione dell’Assemblea straordinaria.

Al Consiglio di Coordinamento spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’Assemblea.

Il Consiglio di Coordinamento provvede alle attività dell’Associazione e decide sulla destinazione degli utili e dei residui di gestione relativamente agli scopi istituzionali. È in ogni caso fatto divieto al Consiglio di Coordinamento la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o residui di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il Consiglio di Coordinamento potrà affidare incarichi agli associati o a terzi specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese e/o retribuzioni. Potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più membri del Consiglio.

Il Consiglio di Coordinamento provvede alla redazione del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione. I bilanci devono essere redatti con chiarezza e devono rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza degli associati.

Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell’Associazione durante i quindici giorni che precedono l’Assemblea e finché sia approvato. Gli associati possono prenderne visione.

Il Consiglio di Coordinamento è convocato almeno una volta al mese e con un preavviso minimo di giorni otto, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax o e-mail o sms, senza obbligo di partecipazione e di risposta; tutti gli associati devono essere messi a conoscenza dell'ordine del giorno indetto dal Presidente o dal Vice-Presidente. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta due giorni prima della data prevista per la riunione con conferma al ricevimento da parte degli interessati.

In caso di mancata partecipazione a detta convocazione di un membro del Consiglio di Coordinamento, quest’ultimo sarà tenuto a delegare un altro componente di detto Consiglio, per l’assunzione delle opportune decisioni.

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Art. 11 – Presidente



Il Presidente è eletto dall’Assemblea.

Il Presidente:

Il Presidente, in caso di urgenza, prende ogni provvedimento di competenza dell'Assemblea e del Consiglio di Coordinamento, sottoponendolo poi a questi, per la ratifica, nell'adunanza immediatamente successiva.

Il mandato del Presidente ha durata biennale e non può essere rinnovato per più di tre mandati consecutivi.

In caso di assenza o altro impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente.

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Art. 12 – Estinzione dell’associazione



L’Associazione si estingue secondo le modalità di cui all’art. 27 del codice civile.

In caso di estinzione dell’Associazione l’Assemblea delibera in merito alla devoluzione del patrimonio residuo mediante l’elezione di almeno due liquidatori scelti tra i membri del Consiglio di Coordinamento.

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Art. 13 - Cessazione di attività



Nel caso di cessazione dell’attività lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea, che provvederà alla nomina dei liquidatori.

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Art. 14 - Disposizioni finali



Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia all’articolo 36 e seguenti codice civile e, in quanto applicabili per identità di ratio, alle norme sulle associazioni riconosciute.

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Art. 15 - Norma transitoria



Modalità operative per l'adesione, recesso o decadenza dall'Associazione G.U.T.A. - GRUPPO UNIVERSITARIO TRADIZIONI ANTICHE


1. Adesione

La richiesta di adesione va inoltrata con lettera scritta al Presidente dell’Associazione. Nella richiesta dovrà essere espresso l'’impegno al rispetto delle norme statutarie.


2. Decadenza

Si decade da membro dell'Associazione in caso di:

- mancato pagamento della quota associativa entro il primo semestre dell'anno;

- mancato pagamento di spese straordinarie per le quali l'Associato si è impegnato formalmente a contribuire;

- svolgimento di attività o assunzione di comportamenti in contrasto con gli obiettivi dell'Associazione e le norme statutarie;

- mancata conferma annuale di cui all’art. 3, comma 3 e 4, del presente statuto.


3. Recesso

I membri dell'Associazione possono liberamente recedere dandone tempestiva comunicazione al Presidente. Il recesso ha effetto immediato ed obbliga alla sollecita restituzione di quanto in possesso dell’associato recedente di proprietà dell’Associazione.

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